14
set
L’agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 265 del 14 agosto 2020 chiarisce che l’organo di revisione legale,
pur nominato a ridosso della scadenza del periodo di imposta, ha l’obbligo di svolgere le
attività di revisione in relazione a tale esercizio, e
deve inoltre occuparsi della certificazione
della documentazione contabile relativa al credito di imposta per attività di
ricerca e sviluppo per lo stesso esercizio in chiusura.
Un commercialista, revisore legale istante domanda chi sia
obbligato a certificare la documentazione contabile per i costi di ricerca e
sviluppo quando la nomina dell'organo di controllo avviene a fine periodo di
imposta.
Egli ha certificato per l’anno 2017 la documentazione in oggetto
di cui all’art 3 DL n 145/2013 convertito poi con modificazioni, per una
società non soggetta a revisione legale per lo stesso periodo di imposta.
Avendo superato poi la stessa società i limiti previsti dalla
normativa per l’obbligo di revisione legale per i due esercizi consecutivi,
ossia quanto stabilito dall’art 379 del DLgs n14 del 2019 e dall’art 2-bis del
DL n 32 del 2019 convertito con modificazioni dalla Legge n 55/2019 che ha
modificato l’art 2477 del cod.civ., in data 13 dicembre 2019 provvedeva a
nominare l’organo di controllo.
Il commercialista e revisore legale istante domanda con
interpello chi debba certificare la documentazione in oggetto e domanda se
possa egli provvedervi in quanto, suggerisce che l’organo di controllo sia
obbligato ad espletare la revisione legale e gli adempimenti collegati solo a
partire dal bilancio dall’anno di imposta 2020 quindi quello successivo alla
sua nomina avvenuta a ridosso della chiusura dell’esercizio 2019.
Egli sostiene che le attività di revisione legale che presentano
specifiche caratteristiche quali la pianificazione, le visite periodiche e i
controlli sul bilancio non possano essere effettuate dall’organo di controllo
appena nominato.
L’agenzia delle entrate con la risposta
suddetta rigetta la interpretazione suggerita dal professionista per varie
ragioni.
Intanto essa ricorda che per fruire del credito di imposta in oggetto occorre
una apposita certificazione rilasciata da un revisore legale. Per
le società non obbligate alla revisione legale la certificazione doveva essere
rilasciata da un professionista abilitato e per le sole società non obbligate
alla revisione le spese per adempiere a tale certificazione sono riconosciute
in aumento del credito di imposta stesso per un importo non superiore a 5.000
euro.
Secondo l’agenzia l’obbligo di nomina dell’organo di controllo
per le srl da espletarsi entro il 16 dicembre 2019, ossia entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della nuova norma fissata al 16 marzo 2019, è stato
espletato regolarmente dalla società in oggetto.
Essa, infatti, vi ha regolarmente provveduto in data del 13
dicembre 2019.
Non vi è alcuna indicazione giuridica che
indichi che la revisione legale affidata all’organo di controllo non riguardi l’esercizio 2019, durante il quale lo stesso organo è
stato nominato e secondo l’agenzia pensare che il
controllo riguardi l’esercizio successivo ossia il 2020 è in contrasto con:
L’agenzia cita in proposito l’art 10-bis del DLgs n 39/2010
secondo il quale "Il revisore legale o la società di revisione legale, prima di
accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e deve
documentare: [...] c) la disponibilità di personale professionale competente,
tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di
revisione".
Inoltre, secondo quanto riportato nella Circolare n 8/E del 2019
della stessa agenzia che rende la certificazione un requisito essenziale per
fruire del credito di imposta per ricerca e sviluppo, la procedura con cui si
svolge la certificazione dello stesso credito non può essere svolta in analogia
con l’attività di revisione del bilancio.
La Circolare n. 16 marzo 2016, n. 5/E citata dalla agenzia
chiariva che gli obblighi documentali e di certificazione per fruire del
credito in oggetto riguardano anche investimenti pregressi per cui non
strettamente inerenti al solo esercizio.
Perciò l’agenzia conclude che l'organo di revisione, seppur
nominato a ridosso della scadenza del periodo d'imposta 2019, ha l'obbligo di
svolgere le attività di revisione in relazione al 2019 e
di occuparsi della certificazione della documentazione contabile relativa al
credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo con riferimento al
periodo di imposta 2019.
Essendo l'istante, dal periodo d'imposta 2019, sottoposta a
revisione legale per legge, le spese sostenute per tale attività non possono
incrementare (ai sensi dell'articolo 3, comma 11 ultimo periodo, del
decreto-legge n. 145 del 2013) il credito d'imposta per attività di ricerca e
sviluppo cui l'istante afferma di avere diritto di fruire.